Verifiche impianto di terra




POSSIAMO VERIFICARE IL TUO IMPIANTO DI TERRA


Tutti i datori di lavoro con alle dipendenze almeno un lavoratore anche saltuario sono soggetti a verificare:
  • gli impianti elettrici di messa a terra;
  • i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
  • gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Periodicità delle verifiche:
  • 2 ANNI
  •  per gli impianti installa in cantieri, in locali adibiti ad uso medico, nei locali di lavoro ove è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi, per impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
  • 5 ANNI
  •  per tutti gli altri casi.


Sono escluse le attività familiari, ovvere quelle composte solo da persone facenti parte di un unico nucleo familiare, e le società di soli soci, senza dipendenti. 

Diciamo quindi che a parte le case dei privati cittadini il 99% dei casi ricade nell'obbligo di verifiche di legge.



Chi può effettuare le verifiche:

Con l'entrata in vigore del DPR 462 fa l'ingresso una nuova figura nell'ambito delle verifiche degli impianti di terra
GLI ORGANISMI ABILITATI. Il ministero dello sviluppo economico ha pensato bene di affiancare all'ASL/ARPA dei nuovi organismi privati e certificati con lo scopo di migliorare l'efficienza delle verifiche.

Gli Organismi abilitati devono sottostare alla norma EN 45004 e ovviamente aver ottenuto l'abilitazione da parte del ministero. Questo implica che le verifiche di legge NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE dal nostro installatore di fiducia, ne da un professionista abilitato. Il nostro installatore di fiducia può però effettuare regolare manutenzione dell'impianto di terra. 
Quando avete bisogno di effettuare le verifiche di legge dovete obbligatoriamente affidarvi all'ASL/ARPA o adORGANISMI ABILITATI. 

Calcolando che l'ASL/ARPA tende allo stato attuale ad evitare di effettuarle o ad effettuarle dopo molto tempo, conviene interpellare gli oltre 150 ORGANISMI ABILITATI.
L'obbligo delle verifiche è stato ribadito nel D.Lgs. 81/08  e dal D. Lgs. 106/2009.

Sanzioni previste:

Violazione sanzionata PENALMENTE:
  • Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462;
  • Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
  • Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d'esplosione;
  • Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
  • Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni  per il personale per quanto riguarda le sovratensioni;
Violazione sanzionata AMMINISTRATIVAMENTE:
  • Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione;
  • Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.



Per maggiori informazioni ed eventuali preventivi contattare:



Ing. Pasquale Iobbi
Via Piercecchi 5/D
64021 Giulianova (TE)
fax. 085-7992609
cell. 335.1282514
mail: info@studioiobbi.com
Skype: pasquale.iobbi




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