mercoledì 20 marzo 2013

Formazione sicurezza lavoro, criteri qualificazione formatore.


Pubblicato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il Decreto 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro.
L’avviso dell’avvenuta pubblicazione è stato dato inGazzetta Ufficiale 18 marzo 2013 n.65 da un comunicato del Ministero del Lavoro.
Queste le norme introdotte.
Art. 34 e art. 37.
Il decreto riguarda “i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011“.
I criteri presenti nel documento quindi, “non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure” e “non riguardano le attività di addestramento”.
Entrata in vigore.
L’entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014, a distanza di dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui oggi stiamo parlando, in Gazzetta Ufficiale. Docici mesi dal 18 marzo 2013 quindi.
Attenzione: i requisiti indicati “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione” dell’avviso del decreto.
Prerequisiti e criteri.
Ora i requisiti minimi e fondamentali, ovvero i criteri che devono assicurare “il livello base richiesto per la figura del formatore- docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. I criteri sono strutturati  “per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica”.
La qualificazione del formatore verrà certificata dal possesso di un prerequisito e di uno tra sei criteri.
I sei criteri, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: “area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto; area relazioni/comunicazione”.
Vediamo i testi.
Art 1: “Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto”.
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il decreto in tal senso chiarisce che: “Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. “I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale (in basso alla voce aggiornamento Nda).
I sei criteri.
“1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, inmateria di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:
  • corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
3°: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4°: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b)  percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6°: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni”.
Fasi intermedie e aggiornamenti.
Ricordiamo come indicato in apertura che i requisiti minimi “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto”.
E inoltre:
“Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento”.
La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.
“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
  • alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione“.

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